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La consulenza legale informatica ha come obiettivo di intervenire nella fase prodromica di ogni attività inerente al web, che può essere la registrazione di un dominio, la messa in opera di un sito e-commerce, la conclusione di un contratto on line, creazione di operazioni a premio o telemarketing. Il vantaggio è quello di evitare eventuali problematiche future derivante dalla mancata conoscenza da parte dell'utente della materia di diritto informatico. La legge stabilisce dei parametri sia tecnici che legali, la mancanza dei quali, fa scaturire sanzioni di natura pecuniaria. Qui di seguito indichiamo alcuni esempi che danno un idea a cosa si potrebbe andare in contro se non vengono seguiti questi criteri: Sito e-commerce Tutti possono svolgere attività e-commerce, ma non tutti sanno gli aspetti legali per esercitarla. Alla fine del 2005 (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) è stato pubblicato il Codice del Consumo che è orientato a favorire l’informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Il fornitore (o il gestore del sito ) deve innanzitutto adempiere agli obblighi informativi. Se ad es. il professionista “ non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (cinquecentosedici) a euro 5162 (cinquemilacentosessantacinque)” (art. 62) e la disposizione si applica “anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso” (art. 65 comma 4) Telemarketing Spesso chi chiama (es. call center o chiunque faccia questa attività) per far promozione dei prodotti non applica la normativa basilare stabilita dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ). Il Garante della Privacy ha delineato più volte la linea da seguire, come (artt. 7, 13):
Registrazione del dominio Quando si registra un dominio, bisogna verificare se il dominio va intestato ad una Persona Giuridica o ad un Privato. In quest'ultimo caso, va verificato se esistono attività economiche che utilizzano il nomea che si vuol registrare, altrimenti si potrebbe incorrere a situazioni di conflitto di interesse con la legittimazione dell'attività a discapito degli interessi del Privato, come è successo nel caso del domino caso Armani. Il Tribunale ha ritenuto applicabile, in quel caso, la materia del domain name non già le norme tecniche emanate in tema di registrazione di domini internet dalla Naming Authority italiana, incentrate in prevalenza sul principio first come first served, bensì quelle dello Stato italiano recanti disciplina del marchio. Il marchio registrato, secondo tale provvedimento, attribuirebbe l'esclusiva non solo sull'uso del marchio ma anche su quello del correlato nome a dominio. Con una consulenza è possibile evitare inutile spese legali ad azioni che sono perse in partenza. |